Statuto
Articolo 1 – E’ costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE FONTANA ONLUS”. Essa è un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che opera a servizio della crescita globale dell’uomo. La Fondazione ha durata illimitata.
Articolo 2 – La Fondazione trae ispirazione dai valori cristiani, in particolare dalla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, dall’ecumenismo, dal dialogo interreligioso e dal codice internazionale dei Diritti dell’Uomo, in particolare dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
Articolo 3 – La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare si propone di:
- svolgere attività di istruzione, formazione, aiuto sociale ed umanitario nell’interesse delle popolazioni del Sud del mondo, svantaggiate per le condizioni economico-sociali;
- promuovere la cultura della solidarietà sia a livello nazionale che internazionale, incoraggiando progetti ed attività che a tale cultura si ispirano;
- valorizzare, sia al Nord che al Sud del mondo, le risorse umane, ecologiche, sociali ed economiche e le iniziative che operano nella direzione dello sviluppo;
- favorire l’incontro di diversi soggetti che operano nel mondo della cooperazione, della solidarietà e dello sviluppo; elaborare e realizzare progetti ed interventi insieme ad altri soggetti (quali fondazioni, associazioni, cooperative, sindacati, Organizzazioni Non Governative, onlus, università, istituti di ricerca, enti locali e gruppi in generale).
Articolo 4 – Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, la Fondazione assume, tra l’altro, i seguenti compiti :
- Promuovere progetti di sviluppo nel campo della cooperazione internazionale in collaborazione con altri soggetti. Tali progetti di sviluppo umano dovranno altresì mirare alla valorizzazione dell’apporto originale delle diverse culture. Si dovranno prediligere progetti che rientrino in strategie complessive di lungo periodo elaborate congiuntamente ai partners locali dei paesi del terzo mondo; tutti i progetti dovranno avere almeno un partner italiano (oltre che uno o più stranieri) con il quale condividere l’impegno di ideare, programmare, realizzare, sostenere e verificare detti progetti.
- Investire almeno il 30% (trenta per cento) del proprio patrimonio in strutture, gestite da terzi, di microcredito o che comunque si pongano l’obiettivo di supportare e finanziare microprogetti di autosviluppo nati dalle idee imprenditoriali di piccoli gruppi organizzati democraticamente nel terzo mondo.
- Educare alla mondialità ed allo sviluppo attraverso l’attivazione di incontri, corsi di formazione, pubblici dibattiti, seminari , ricerche, borse di studio e quanto possa servire allo scopo di promuovere e valorizzare la reciproca comprensione tra le diversità dei popoli nonché approfondire le cause del sottosviluppo e la sensibilizzazione sui temi della solidarietà e della pace .
- Sostenere, favorire e gestire forme di coordinamento tra diversi soggetti che operano nel campo della promozione umana
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di operazioni – non prevalenti rispetto a quelle istituzionali ed in quanto strumentali, connesse ed accessorie al raggiungimento dell’oggetto della Fondazione – mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, con la facoltà anche di assumere partecipazioni in enti aventi oggetto affine od analogo al proprio e di concedere garanzie di ogni tipo, con esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico, delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. le con l’osservanza e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 5 giugno 1991 n. 197 e dal d. Igs 1° settembre 1993 n. 385.
Tali attività possono essere svolte a condizione che in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori previsti, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino la percentuale prevista dall’articolo 10 del D. Lgs del 14 dicembre 1997 n. 460, delle spese complessive dell’organizzazione.
Articolo 5 – Il patrimonio della Fondazione è formato:
- dai beni conferiti dai fondatori come risulta dall’atto costitutivo
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per eredità, legati, donazioni, elargizioni e contributi di qualsiasi genere espressamente destinati ad incremento patrimoniale
- dai redditi e dalle somme di qualsiasi genere destinati, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad aumentarlo.
Articolo 6 – Le entrate della Fondazione sono costituite
- dai redditi del proprio patrimonio
- dai beni, contributi, elargizioni, somme a qualsiasi titolo acquisiti dalla Fondazione per l’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio
- da sovvenzioni vincolate all’esecuzione di progetti specifici
II patrimonio e le entrate della Fondazione non dovranno essere investiti mediante Istituti di Credito che sono compresi nell’elenco pubblicato annualmente dalla presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 27 della legge 185/90. Le entrate, gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 7 – La Fondazione ha sede legale a Padova, via F.S. Orologio numero 3.
